La Legge 167/1962 – interventi P.E.E.P. (Piani di Edilizia Economica Popolare) e le leggi successive in materia dividono gli interventi in:
edilizia Convenzionata: interventi attuati da soggetti privati a seguito di una convenzione stipulata con il Comune ;
edilizia Agevolata: interventi attuati da soggetti privati a seguito di una convenzione stipulata con il Comune con un contributo pubblico;
edilizia Sovvenzionata: interventi attuati direttamente da enti pubblici.
Quando si parla di costruzioni in Legge 167 si fa riferimento a quegli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica che vengono attuati a seguito di una apposita Convenzione stipulata con il Comune, per mezzo della quale la pubblica amministrazione concede, previa assegnazione a imprese e cooperative, su delle aree acquisite tramite esproprio o tramite cessione volontaria del proprietario, la possibilità di realizzare interventi di Edilizia Residenziale Agevolata Convenzionata in Diritto di Superficie e/o Diritto di Proprietà.
La Convenzione, che in termini più elementari si traduce in “Accordo”, viene appunto sottoscritta tra l’ex proprietario del fondo espropriato, il Comune e le imprese e/o cooperative edilizie. Nel documento sottoscritto la pubblica amministrazione va a delineare i criteri di assegnazione delle aree sulle quali realizzare le unità immobiliari e/o la riduzione del cosiddetto contributo concessorio. Con la convenzione le imprese e le cooperative si assumono contestualmente l’impegno, di realizzare le Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori ( attraverso una specifica ulteriore Convenzione) e si i impegnano al rispetto di specifici criteri per l’edificazione degli alloggi ed al rispetto dei Prezzi Massimi di Cessione stabiliti dalla Amministrazione Pubblica.